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TUTELA GIURIDICO-LEGALE

Secondo quanto stabilito dall'art. 404 e successivi del Codice Civile i responsabili dei servizi sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti e condizioni di pregiudizio per il benessere psico-fisico dell'interessato, sono tenuti a presentarne opportuna segnalazione al Pubblico Ministero. Il Giudice Tutelare, acquisite le valutazioni cliniche e diagnostiche del caso e conclusa la fase istruttoria, procede ad emettere la sentenza adeguata rispetto ai bisogni di protezione legale accertati e, con decreto, alla nomina della figura che dovrà curare il benessere e gli interessi della persona (amministratore di sostegno, tutore, curatore).

In mancanza di familiari conosciuti o idonei, può essere investito dell'amministrazione di sostegno, tutela ecc, il Comune di residenza che poi opera attraverso un incaricato. In tal caso, a svolgere direttamente le funzioni di rappresentanza o supporto, sono figure professionali che operano in Azienda, purché non direttamente coinvolte nell'attività di cura e assistenza.